Le imprese che fabbricano od importano oggetti contenenti metalli preziosi, cioè platino, palladio, oro e argento, e quelle che vendono i suddetti metalli preziosi in lingotti, verghe, laminati, profilati, e semilavorati sono tenute ad iscriversi nel Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi tenuto dalle Camere di Commercio.
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e/o posti in commercio in Italia devono obbligatoriamente portare impressi due marchi:
1. Il marchio che identifica chi importa o fabbrica l’oggetto contenente metallo prezioso;
2. Il marchio con il titolo legale ammesso per quel metallo.
Il titolo di una lega è il rapporto tra il peso del metallo prezioso contenuto in un oggetto ed il peso dell’oggetto stesso.
Il titolo si esprime in millesimi (non in carati).
I titoli legali sono:
• Oro: 375, 585, 750 millesimi e ogni altro superiore al 750 millesimi;
• Argento: 800 e 925 millesimi;
• Platino: 850, 900 e 950 millesimi;
• Palladio: 500 e 950 millesimi.
Assegnazione del marchio
Per ottenere la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi
e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari il legale rappresentante o il titolare dell'impresa interessata deve formulare la domanda (in regola con l'imposta di bollo) utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio (modulo 7). Alla domanda occorre allegare: copia della licenza di Pubblica Sicurezza, relativa all’attività esercitata o, in alternativa, indicazione nella domanda del numero e della data di rilascio della licenza di P.S. La licenza non è richiesta a coloro che sono iscritti all’Albo delle Imprese artigiane; l'attestazione del versamento di Euro 168,00 per tassa di concessione governativa sul c/c postale n. 8003 intestato ad Ufficio Registro Tasse di Roma - CC.GG. (codice tariffa da indicare nel bollettino di versamento: 8617); l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria e di saggio e marchio sul c/c postale n. 14926448 intestato alla C.C.I.A.A. di Ferrara (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) pari a:
- Euro 96,00 per le AZIENDE ARTIGIANE O LABORATORI ANNESSI AD AZIENDE COMMERCIALI
- Euro 289,00 per le AZIENDE INDUSTRIALI CON MENO DI 100 DIPENDENTI
- Euro 547,00 per le AZIENDE INDUSTRIALI CON PIU' DI 100 DIPENDENTI
L'Ufficio Vigilanza sul mercato controlla che la domanda sia completa e procede alla verifica presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del possesso dei requisiti prescritti in capo ai richiedenti ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs.159/2011).
Nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'ufficio informa l'impresa la quale ha la facoltà di rendere autocertificazione relativamente alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 utilizzando il relativo modulo (Modulo AM ORAFI).
Inoltre, per le imprese artigiane, che non necessitano del preventivo rilascio della licenza di P.S., procede alla verifica dei requisiti di onorabilità (ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.22917.12020 del 01/12/1999) presso la Questura di competenza.
Qualora la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico effettuerà un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che sia in regola con quanto prescritto da norme di legge o di regolamento.
Il sopralluogo deve essere richiesto dall’azienda interessata, con tariffa da corrispondere alla Camera di Commercio di Ferrara pari a 27,00 euro, tramite il modulo (RICHIESTA accertamento idoneità laboratorio)
Se gli esiti delle verifiche hanno esito positivo, la Camera di commercio dispone l’iscrizione dell’impresa nel Registro degli Assegnatari e la concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi.
L’interessato potrà quindi procedere alla richiesta di allestimento dei punzoni contenenti l’impronta del marchio di identificazione concesso.
Sanzioni previste per violazioni relative a metalli preziosi
Qualora nel corso dell'attività ispettiva i funzionari dell'Ufficio Vigilanza sul mercato rilevino la violazione di norme di loro competenza, elevano sanzioni, alcune delle quali sono riportate nella tabella allegata.
Procedura relativa alle sanzioni.
Soggetti obbligati al pagamento del verbale:
- nel caso di ditta individuale: il titolare dell'impresa;
- nel caso di società: tutti gli amministratori/liquidatori/sindaci effettivi (obbligati principali).
Ciascun verbale viene notificato anche alla società, quale responsabile in solido, che risponderà con il proprio capitale sociale, nel caso di inadempimento degli obbligati principali.
Termini per il pagamento del verbale:
il verbale deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica. In questa ipotesi la sanzione è applicata in misura ridotta, che consiste nel doppio del minimo previsto dalla legge, o nel terzo del massimo, se più favorevole. In caso di mancato pagamento entro detto termine, il verbale verrà trasmesso all'Ufficio competente che emetterà la relativa ordinanza.
Modalità di pagamento:
il pagamento del verbale deve essere effettuato tramite il Mod. F23 a SIFER S.p.A.(Ferrara, Corso Ercole I^ D’Este, 1, o altri sportelli sul territorio) o presso qualunque sportello bancario o postale, sulla base di fac-simile di detto Mod. F23 che, parzialmente compilato con i dati in possesso dell'Ufficio, viene allegato al verbale.
La somma relativa al recupero delle spese di procedimento dovrà essere versata direttamente alla Camera di Commercio di Ferrara, utilizzando l’apposito bollettino di versamento in c/c postale n. 14926448, allegato al verbale.
Scritti difensivi:
qualora il destinatario del verbale abbia validi motivi per richiedere il suo annullamento, può inviare scritti difensivi, redatti in carta semplice, entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale, a:
Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Ferrara e Ravenna
Ufficio Protesti e Sanzioni
Via L.Farini, 14 - 48121 Ravenna
Via Borgoleoni, 11 - 44121 - Ferrara
Nel caso di violazione dell'art. 692 del C.P. come modificato dal D.Lgs. n. 507/1999 l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è il Prefetto.
Marchio tradizionale sigle, indicazioni e marchio di fabbrica
I produttori, in aggiunta al marchio d’identificazione, hanno facoltà di apporre sugli oggetti da loro realizzati impronte con il marchio tradizionale di fabbrica, con le sigle particolari, con i marchi collettivi, con l'indicazione del nominativo e della ragione sociale dei committenti, con le sigle identificative indicate dai singoli clienti.
Queste impronte non dovranno contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio di identificazione.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 251/99.
Il marchio particolare di fabbrica, invece, è il marchio che i produttori possono apporre sul rivestimento di metallo prezioso, ottenuto mediante deposizione elettrogalvanica, degli oggetti costituiti di sostanze non metalliche.
Su questo tipo di oggetti di fabbricazione mista è possibile apporre il marchio particolare di fabbrica ma è vietato apporre il marchio di identificazione.
L’impronta del marchio particolare di fabbrica prevista dall’art. 36 DPR 30 maggio 2002, n. 150 dovrà essere realizzata secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.
I produttori che sono intenzionati ad apporre sugli oggetti da loro realizzati impronte con il marchio tradizionale di fabbrica, con le sigle particolari, con i marchi collettivi, con l'indicazione del nominativo e della ragione sociale dei committenti, con le sigle identificative indicate dai singoli clienti, con il marchio particolare di fabbrica devono depositare, preventivamente e su supporto cartaceo o informatico, tali impronte in Camera di Commercio utilizzando il modulo per marchio tradizionale e di fabbrica.
Se il marchio particolare di fabbrica non è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150, il funzionario responsabile adotta un provvedimento di divieto di utilizzo e lo notifica all’interessato.
Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico.
Riconsegna dei sistemi di marcatura e cessazione dell'attività
I titolari di marchio di identificazione devono obbligatoriamente procedere alla riconsegna dei punzoni da essi detenuti qualora:
- L’impresa assegnataria richieda altri punzoni a seguito del deterioramento di alcuni della precedente fornitura. In tal caso la consegna all'ufficio dei punzoni deteriorati può essere contemporanea al ritiro dei nuovi punzoni richiesti;
- L’impresa assegnataria decada dalla concessione. Il mancato pagamento dei diritti di rinnovo annuale di saggio e marchio entro la fine dell'anno di riferimento comporta la decadenza della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi. In tale ipotesi verrà adottato un provvedimento di revoca del marchio e di cancellazione dal Registro degli assegnatari. L'impresa interessata dovrà riconsegnare i punzoni. Qualora non ottemperi, l'ufficio chiederà l'intervento degli organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) al fine di provvedere al ritiro forzato dei punzoni. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica verrà data comunicazione del provvedimento di revoca della concessione del marchio di identificazione con conseguente cancellazione dal registro degli assegnatari.
- L’impresa assegnataria cessi l'attività. L'assegnatario di marchio di identificazione deve formulare la dichiarazione di cessazione di attività secondo il modello predisposto dall'ufficio (modello 9) e deve riconsegnare TUTTI i punzoni in suo possesso. L'ufficio, a conclusione della procedura, dovrà provvedere alla deformazione o distruzione dei punzoni e delle relative matrici. Sulla Gazzetta Ufficiale è data notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.