Prodotti tessili
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012, e conformi alla previgente normativa, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
Indicazioni dell'etichetta
In tutta l'Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:
- la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
- l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale";
Il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Documenti commerciali
Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.
Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.
In particolare
Vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme.
Vengono innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.
Viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti.
Viene introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011:
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.
Enti preposti ai controlli
Autorità competente per i controlli sull'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio.
Svolgono attività di vigilanza anche organi a competenza generale quali Polizia Locale, Guardia di Finanza, ecc.
Modalità di verifica
Controllo visivo e documentale
Il controllo visivo è volto a verificare che il prodotto tessile sia accompagnato da un'etichetta o contrassegno riportanti la composizione fibrosa secondo quanto previsto nel Regolamento UE n. 1007/2011 e nel D. Lgs. n. 194/1999. Se il controllo si svolge presso un distributore che non vende al consumatore finale, oltre all'eventuale presenza dell'etichetta/contrassegno, si verifica la documentazione commerciale che deve riportare la composizione dei prodotti visionati.
Controlli fisici
I controlli fisici consistono nel prelievo e nell'analisi dei campioni al fine di accertare la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.
Normativa Comunitaria:
Regolamento UE N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
Normativa Nazionale:
Legge n. 883/73 – Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13
D.P.R. n. 515/76 – Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14
D. Lgs. n. 194/99 – Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile
D. Lgs. n. 190/2017 - DISCIPLINA SANZIONATORIA
Per la parte sicurezza, è applicato il Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005 artt. 102 - 113