Elenco produttori e utilizzatori di sottoprodotti

ELENCO PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI SOTTOPRODOTTI

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Tale norma reca le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono considerati sottoprodotti quando il produttore dimostra che sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato tramite una scheda tecnica contenente le informazioni richieste dal decreto, necessarie a consentire l'identificazione e le caratteristiche tecniche dei sottoprodotti nonché della modalità di utilizzo.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Scrivania Telematica

E' disponibile il sito www.elencosottoprodotti.it  dove le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.

Al momento dell'iscrizione l'impresa deve indicare, oltre ai dati anagrafici che vengono ripresi dal RI:

1) le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali.

2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte.

3) per ogni sottoprodotto dovrà indicare:

  • attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato
  • Nome commerciale del sottoprodotto :il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizo. Non esiste una codifica standard
  • Descrizione del sottoprodotto: libera

4) Potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).

5) Completato il caricamento l'utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette e ottiene una ricevuta di avvenuta iscrizione.

Non sono previsti diritti di segreteria nè bolli nè alcuna istruttoria da parte della CCIAA e l'utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.

 

Nell’ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche deve procedere alla loro vidimazione presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico,mentre non sono richiesti ulteriori oneri connessi all'attività.

Ai fini della vidimazione, le schede tecniche dovranno contenere i dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione (se in possesso del produttore). 

I restanti campi della scheda tecnica saranno, quindi, compilati, successivamente alla vidimazione.

Per assistenza sul funzionamento del sistema gli utenti potranno rivolgersi a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it

 

Ultima modifica
Mer 12 Giu, 2024