Procedure - assegnazione d'ufficio domicilio digitale

Le società e le imprese individuali attive e non sottoposte a procedure concorsuali già iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno comunicato una PEC attiva e funzionante, o con indirizzo PEC cancellato d’ufficio dal Registro Imprese sono soggette all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. 

 

Sanzioni

Vengono  applicate le sanzioni  amministrative, ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro per le società, con pagamento in forma ridotta di euro 412, e da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali, con pagamento in forma ridotta di 60 euro.

ATTENZIONE: le sanzioni vengono notificate al domicilio digitale assegnato d'ufficio. Per informazioni sulle sanzioni consulta la pagina dedicata.

 

Caratteristiche del domicilio digitale assegnato d'ufficio

Il domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio è pubblicato nella visura camerale ed è così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT .

E' disponibile all'interno del "cassetto digitale dell'imprenditorefruibile in sola "lettura". Non è quindi possibile inviare comunicazioni dal domicilio digitale. Il domicilio digitale iscritto in visura è quindi nella disponibilità dei terzi (Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati) per l'invio all'impresa di comunicazioni o atti aventi efficacia legale.

Le imprese sono tenute a prestare particolare attenzione all’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale, in quanto esso sostituisce il recapito fisico per la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti autorizzati. Atti, notifiche e avvisi trasmessi tramite PEC hanno lo stesso valore legale delle comunicazioni inviate a mezzo raccomandata e si considerano notificati non appena resi disponibili nel domicilio digitale, indipendentemente dalla loro effettiva lettura da parte del destinatario. Si raccomanda, pertanto, un monitoraggio costante della propria casella PEC/domicilio digitale.

Perché mi è stato attribuito d'ufficio un Domicilio Digitale? Consulta il video informativo

Qualora l’impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale, il domicilio assegnato d’ufficio verrà disattivato. Pertanto sarà inibita la ricezione di nuovi messaggi, ma il titolare dell’impresa potrà continuare ad accedere, per ulteriori 180 gg., sempre attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore. Decorso tale lasso di tempo, l’accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

 

La comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese

Per verificare la regolarità della propria posizione è possibile consultare la pagina informativa domiciliodigitale.unioncamere.gov.it dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, con prenotazione di appuntamento telefonico. 

Per comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, è possibile utilizzare la piattaforma “Pratica semplice” al link https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action, utilizzando un dispositivo di firma digitale e senza alcun onere in diritti, bolli e tariffe.

Si ricorda che la Camera di commercio rilascia gratuitamente un dispositivo di firma digitale (C.N.S.) alle imprese alle quali non è mai stato rilasciato in precedenza un dispositivo di firma/CNS ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

 

CONSULTA GLI ELENCHI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE

Per informazioni su casi specifici inviare una mail a cancellazioni@fera.camcom.it

Ultima modifica
Sab 15 Feb, 2025